02-11-2026

Terre e rocce da scavo: nuove regole del DL 177/2026 per cantieri fino a 20 m³

La gestione delle terre e rocce da scavo cambia con il Decreto-Legge 8 ottobre 2026, n. 177, che ha introdotto nel Codice dell’Ambiente il nuovo articolo 185-ter. La novità più interessante per imprese edili, manutentori e committenti riguarda i piccoli cantieri: in determinate condizioni, le terre e rocce prodotte in quantità non superiori a 20 m³ possono essere riutilizzate direttamente nello stesso sito senza preventiva caratterizzazione ambientale.

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 ed è entrato in vigore il 9 ottobre 2026. Il testo ufficiale è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale e su Normattiva.

Attenzione, però: 20 m³ non rappresentano una soglia generale sotto la quale le terre possono essere gestite liberamente. La semplificazione riguarda un caso preciso, mentre quando il materiale deve essere allontanato dal cantiere e gestito come rifiuto continuano ad applicarsi gli obblighi previsti dalla normativa ambientale.

Cosa prevede il nuovo articolo 185-ter del D.Lgs. 152/2006

L'articolo 4 del DL 177/2026 introduce nel D.Lgs. 152/2006 il nuovo articolo 185-ter, dedicato alla disciplina speciale delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto o prodotte nei cosiddetti cantieri puntuali.

La norma interviene sostanzialmente su due ambiti diversi:

il riutilizzo nello stesso sito delle terre provenienti dai piccoli cantieri fino a 20 m³;

il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo già qualificate come rifiuto.

È importante non confondere le due fattispecie.

 

SituazioneRegola principaleCondizione essenziale
Cantiere puntuale fino a 20 m³

Possibile riutilizzo diretto senza preventiva caratterizzazione ambientale     

Riutilizzo nello stesso sito di produzione

Terre che devono uscire dal sito come rifiuto

Gestione secondo la disciplina dei rifiuti

Classificazione, trasporto e conferimento corretti

EER 17 05 04

Terre e rocce non pericolose gestite come rifiuto

Applicazione della disciplina ambientale prevista

EER 17 05 03*

Terre e rocce contenenti sostanze pericolose

Gestione come rifiuto pericoloso

Deposito temporaneo delle terre qualificate come rifiuto    

Fino a 4.000 m³ complessivi

Massimo 800 m³ di rifiuti pericolosi

 

Cantieri fino a 20 m³: quando si può evitare la caratterizzazione ambientale

La vera novità del DL 177/2026 è la definizione di cantiere puntuale.

La norma considera tale il cantiere nel quale vengono prodotte terre e rocce da scavo:

in quantità non superiore a 20 metri cubi;

con volume determinato sulla base delle sezioni di progetto;

destinate al riutilizzo diretto nello stesso sito nel quale sono state prodotte.

Quando queste condizioni sono rispettate, il materiale può essere riutilizzato direttamente nel sito anche senza preventiva caratterizzazione ambientale.

Non basta quindi scavare meno di 20 m³: la destinazione al riutilizzo nello stesso sito è un requisito fondamentale e deve risultare, insieme al quantitativo prodotto, dalla documentazione relativa all'esecuzione dei lavori.

La misura può semplificare molti piccoli interventi edili, scavi per sottoservizi, manutenzioni, sistemazioni esterne e lavorazioni nelle quali il terreno estratto può essere utilizzato nuovamente all'interno della medesima area.

Quando la semplificazione dei 20 m³ non si applica

Il nuovo articolo 185-ter stabilisce anche precise esclusioni.

Il riutilizzo senza preventiva caratterizzazione ambientale non è ammesso quando le terre e rocce contengono materiali utilizzati durante lo scavo quali:

  • calcestruzzo;
  • bentonite;
  • vetroresina;
  • miscele cementizie;
  • additivi;
  • materie plastiche.

La semplificazione è inoltre esclusa per materiali provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica e per gli scavi effettuati con lo scopo di rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione.

Di conseguenza, il semplice rispetto del limite quantitativo non è sufficiente: prima di decidere come gestire il materiale occorre verificare origine, caratteristiche, modalità di scavo e destinazione finale.

Cosa succede se le terre e rocce devono essere portate fuori dal cantiere

Questo è uno degli aspetti più importanti per chi gestisce concretamente un cantiere.

La possibilità prevista dal DL 177/2026 riguarda il riutilizzo diretto nel medesimo sito. Se le terre non possono essere riutilizzate in sito e vengono invece gestite come rifiuto, il quadro cambia.

Le principali voci dell'Elenco Europeo dei Rifiuti interessate sono:

  • EER 17 05 04 – terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

e

  • EER 17 05 03 – terra e rocce contenenti sostanze pericolose.*

In questi casi occorre valutare correttamente la classificazione del materiale e organizzare raccolta, deposito, trasporto e destinazione presso impianti autorizzati secondo la disciplina applicabile.

Il nuovo articolo 185-ter prevede inoltre, per le terre e rocce qualificate con questi codici EER, un limite speciale per il deposito temporaneo pari a 4.000 m³ complessivi, dei quali al massimo 800 m³ costituiti da rifiuti pericolosi. Come evidenziato anche da ANCE, tali soglie erano già presenti nella disciplina delle terre e rocce da scavo e vengono ora inserite direttamente nel Codice dell'Ambiente.

Terre e rocce da scavo: riutilizzo o smaltimento?

Prima dell'inizio dei lavori è quindi utile chiarire quale sarà il destino del materiale.

Se vengono prodotti, ad esempio, 15 m³ di terreno e il progetto ne prevede il riutilizzo diretto nello stesso sito, il cantiere può rientrare nella nuova disciplina semplificata, purché siano rispettate le ulteriori condizioni previste dalla norma.

Se gli stessi 15 m³ devono invece essere caricati su un mezzo e portati fuori dal sito perché non sono più necessari al cantiere, non è sufficiente invocare la soglia dei 20 m³: occorre individuare il corretto regime di gestione del materiale.

È proprio questa distinzione a rendere consigliabile una verifica preventiva, soprattutto quando il cantiere produce quantità limitate ma non dispone dello spazio o delle condizioni necessarie per il riutilizzo.

Il caso pratico: cassoni scarrabili per terre e rocce da scavo

Nella gestione operativa dei cantieri, Arcobaleno Servizi Ambientali – ARC Ambiente posiziona cassoni scarrabili per la raccolta e la movimentazione delle terre e rocce da scavo quando il materiale deve essere gestito come rifiuto.

Il cassone viene posizionato direttamente presso il cantiere, consentendo agli operatori di organizzare progressivamente il materiale prodotto durante le lavorazioni. Al raggiungimento delle condizioni concordate per il ritiro, ARC Ambiente programma il servizio e provvede alla movimentazione con mezzi e personale propri, indirizzando il materiale verso la destinazione autorizzata individuata in funzione della classificazione del rifiuto.

Questa soluzione può risultare particolarmente utile nei cantieri nei quali il terreno non può essere riutilizzato in sito oppure quando, oltre alle terre e rocce, vengono prodotte differenti tipologie di rifiuti da cantiere che richiedono una gestione separata.

L'obiettivo è organizzare fin dall'inizio contenitori, classificazione, movimentazione e documentazione, evitando che la gestione dei materiali venga affrontata solamente al momento in cui devono essere allontanati dal cantiere.

Come opera ARC Ambiente nella gestione delle terre da scavo

La gestione può partire da una valutazione preliminare delle esigenze del cantiere e, quando necessario, da un sopralluogo gratuito.

ARC Ambiente può quindi supportare il cliente nella verifica della tipologia di rifiuto, nell'organizzazione dei contenitori e dei cassoni necessari, nella pianificazione del ritiro e nella gestione della documentazione prevista.

Per i materiali destinati allo smaltimento o al recupero, il servizio viene programmato utilizzando mezzi aziendali autorizzati e individuando la soluzione più appropriata in funzione delle caratteristiche delle terre prodotte.

Hai terre e rocce da scavo da gestire?

Se il terreno prodotto dal tuo cantiere non può essere riutilizzato nello stesso sito, oppure hai dubbi sulla corretta classificazione e sulle modalità di gestione, è opportuno verificare il caso prima di procedere all'allontanamento del materiale.

Contatta ARC Ambiente per richiedere una valutazione o un preventivo per il ritiro e la gestione di terre e rocce da scavo.

FAQ – Terre e rocce da scavo e DL 177/2026

Sotto i 20 m³ le terre da scavo non sono mai considerate rifiuto?

No. Il limite dei 20 m³ non costituisce un'esenzione generale. La semplificazione introdotta dal DL 177/2026 riguarda le terre e rocce prodotte nei cantieri puntuali e destinate al riutilizzo diretto nello stesso sito di produzione, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 185-ter.

Per meno di 20 m³ è sempre possibile evitare le analisi?

No. L'assenza di preventiva caratterizzazione ambientale è prevista soltanto nei casi indicati dalla norma. Sono inoltre espressamente escluse, tra le altre, terre contenenti determinati materiali utilizzati durante lo scavo, terre provenienti da siti sottoposti a bonifica e materiali derivanti da scavi finalizzati alla rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.

Come vengono calcolati i 20 m³?

Il nuovo articolo 185-ter stabilisce che il quantitativo venga determinato sulla base delle sezioni di progetto. La sussistenza dei requisiti deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

Posso portare le terre in un altro cantiere applicando la regola dei 20 m³?

Non sulla base di questa specifica semplificazione. Il nuovo regime riguarda il riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione. Per una destinazione diversa occorre verificare quale disciplina sia applicabile al caso concreto.

Qual è il codice EER delle terre e rocce da scavo?

I codici comunemente interessati sono 17 05 04, per terre e rocce diverse da quelle contenenti sostanze pericolose, e 17 05 03* per terre e rocce contenenti sostanze pericolose. L'attribuzione del codice deve però essere effettuata correttamente sulla base dell'origine e delle caratteristiche effettive del materiale.

ARC Ambiente può fornire un cassone direttamente in cantiere?

Sì. ARC Ambiente può organizzare il posizionamento di cassoni scarrabili presso il cantiere per la raccolta delle terre e rocce gestite come rifiuto e programmare successivamente il ritiro con propri mezzi, verificando preventivamente le esigenze operative e la corretta destinazione del materiale.

Il DL 177/2026 è già definitivo?

Il Decreto-Legge 177/2026 è in vigore dal 9 ottobre 2026, ma alla data di pubblicazione di questo articolo è ancora in corso l'iter parlamentare di conversione. Il testo dovrà essere convertito in legge entro il 7 dicembre 2026 e potrà quindi subire modifiche durante l'esame parlamentare. È opportuno verificare eventuali aggiornamenti prima di applicare la disciplina a casi operativi specifici.

 

Contenuto redatto dall’Ufficio Ambientale ARC Ambiente

Revisione tecnica: Alessia Ferrari - Resp. Ufficio Ambiente e Logistica

Ultimo aggiornamento: 2 novembre 2026

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